30.02 - Cosa vuole dire che l'Amministrazione di Sostegno si è rivelata non più idonea a realizzare una piena tutela del beneficiario?

L'Amministrazione di Sostegno si rileva non più idonea a realizzare la piena tutela del beneficiario quando venga meno il presupposto che ne aveva giustificato l'apertura.

Quando il beneficiario, pertanto, abbia recuperato sufficienti margini di autonomia. Una persona affetta, per esempio, da ludopatia che, nel corso dell'amministrazione di sostegno, grazie al percorso terapeutico effettuato, abbia recuperato sufficienti capacità gestionali.

Oppure una persona con lieve ritardo mentale che nel corso di alcuni anni acquisiva quelle capacità di autonomia sufficiente a rendersi autonoma sotto il profilo di una corretta gestione della sua vita relazionale e/o patrimoniale.

Oppure quando sia venuta meno la condizione di abbandono domestico in cui il beneficiario versava e che aveva generato l'apertura dell'Amministrazione di Sostegno. Potrebbe accadere, infatti, che i familiari che in un primo momento si siano resi irreperibili in un secondo momento vogliano occuparsi del proprio parente; magari proprio in virtù di un atto di sensibilizzazione posto in essere dall'Amministratore di Sostegno terzo nominato dal G.T..

Inoltre qualora il decreto Istitutivo dell'Amministrazione di Sostegno abbia previsto una durata determinata, l'Amministrazione di Sostegno cessa allo scadere del termine indicato dal Giudice Tutelare nel decreto di apertura dell'Amministrazione di Sostegno, qualora il G.T. non ritenga di prolungarla.

Oppure quando si sia esaurita la funzione specifica che aveva generato l'apertura dell'Amministrazione di Sostegno come ad esempio le Amministrazioni di Sostegno aperte nell'esclusivo fine di affiancare il beneficiario nel compimento del divorzio o nella vendita della casa. Andate a buon fine dette operazioni l' Amministrazione di Sostegno cessa automaticamente.

La misura di protezione potrà essere revocata quando non vi sia più alcun bisogno in concreto.

Le caratteristiche di flessibilità di detto Istituto, posto a protezione dei soggetti fragili, sono così elastiche che consentono al Giudice Tutelare di adattare ogni risposta alle mutevoli condizioni di vita del beneficiario quindi lasciano un vasto campo applicativo in ordine ai provvedimenti da adottare per una migliore protezione del soggetto fragile. Pertanto, proprio per questa flessibilità, si pensava in un primo momento che la cessazione potesse avere scarsa applicazione.

Contrariamente, negli ultimi anni, la giurisprudenza di alcuni Giudici Tutelari, seppur pochi, ha dimostrato la piena applicabilità della cessazione dell'Amministrazione di Sostegno soprattutto dove l'Amministratore di Sostegno poneva in essere un progetto di vita redatto, ove possibile, con il beneficiario con obiettivi a breve, medio e lungo raggio. In questi casi il Giudice Tutelare anno dopo anno poteva in concreto verificare i progressi del beneficiario stesso in ordine agli obiettivi raggiunti.

In questa ottica ci si augura che qualora i presupposti applicativi dell'Istituto vengano meno, immediatamente ci sia una reazione della procedura che porti rapidamente al decreto motivato di cessazione dell'Istituto stesso in quanto il suo prolungarsi in assenza di comprovate esigenze di protezione del soggetto fragile comporterebbe una sua mortificazione invece di una sua tutela in senso pieno.

Sempre in questa ottica ci si augura che il Giudice Tutelare non dichiari cessata l’ Amministrazione di Sostegno quando non sappia come gestirla e quindi si spera che il Giudice Tutelare non si stanchi mai di trovare soluzioni alternative per arrivare alla piena realizzazione della protezione delle persone fragili e non adotti provvedimenti di cessazione quando vi siano casi “disperati” nei quali nè il Giudice nè la rete abbiano a disposizione risorse da mettere in campo per realizzare la protezione di cui sopra. 


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?