18.12 - L'amministratore di sostegno può essere sostituito?

In forza del rinvio compiuto dall'art. 411 c.c., all'amministratore di sostegno sono applicabili le cause di rimozione previste per il tutore dall'art. 384 c.c., secondo cui Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Pertanto, il giudice tutelare può, in qualsiasi momento, esonerare, anche d'ufficio, l'amministratore di sostegno dall'incarico, nominandone un altro, qualora si sia mostrato inadeguato, negligente, abbia abusato dei poteri conferitigli o abbia violato disposizioni di legge.

Per il Tribunale di Roma, l'amministratore potrà essere sostituito anche nell'ipotesi in cui abbia consentito che le proprie mansioni venissero, di fatto, svolte da terzi, e ciò in spregio al decreto istitutivo (Trib. Roma, 15 giugno 2006).

Ai sensi dell'art. 413 c.c., l'istanza di sostituzione può essere formulata dallo stesso amministratore di sostegno, come pure dal beneficiario, dal p.m., o da uno dei soggetti che avrebbero potuto domandare l'attivazione della misura di protezione, ex art. 406 c.c.


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