11.02 - La notifica tramite ufficiale giudiziario può essere sostituita da forme comunicative equipollenti ?

Ci si chiede se, nell'ottica della semplificazione che caratterizza il procedimento di nomina, sia ammissibile la sostituzione della forma di notifica tradizionale dell'atto, tramite ufficiale giudiziario, mediante adozione di strumenti conoscitivi/comunicativi alternativi rispetto ad essa, così favorendo l'utenza non professionale.

In vero, già in passato una parte della dottrina aveva stigmatizzato le prassi devianti rispetto al canone processuale  (Masoni 2009, 500).

Si pensi alla possibilità, richiesta soprattutto da parte degli enti territoriali, di procedere a notifica tramite messo comunale.

In vero alla pubblica amministrazione è riconosciuta la facoltà di valersi, per la notifica di propri atti (amministrativi), di figure interne all'amministrazione, quali sono i messi di conciliazione. Tale facoltà è riconosciuta alla p.a. quando la stessa notifichi un suo atto amministrativo, non certo un atto giurisdizionale, qual è il ricorso per nomina di a.d.s., che apre un procedimento giurisdizionale avanti al tribunale (cfr. Trib. Modena 7 aprile 2015, in Giurlocale). Consegue quindi l'inammissibilità di siffatta prassi.

In taluni uffici giudiziari trova validazione un'ulteriore prassi deviante rispetto al modulo formale codicistico; in altri è consuetudine tollerata quella di far sottoscrivere ai familiari del beneficiario moduli di formale assenso alla nomina, con dichiarazione di non opposizione alla nomina di una certa persona quale a.d.s. e susseguente omessa notifica ai familiari.

In tale ultimo caso vi è la possibile deviazione dal canone formale positivo fissato dall'art. 713 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 137 e segg. c.p.c., che impone la notifica del ricorso mediante ufficiale giudiziario per i procedimenti avanti al tribunale; tale modalità comunicativa potrebbe non apparire in alcuna modo garantista per i familiari che sottoscrivono la dichiarazione.

Infatti, costoro non solo non vengono informati della pendenza della procedura e neppure hanno la possibilità di partecipare alle udienze che concernono il loro familiare, né di apportare le necessarie informazioni istruttorie con riguardo alla persona di cui si tratta.

Devesi però dare conto di un diverso, e opposto, formante Dottrinale (Buffone, Tutela ed Amministrazione di sostegno, pagg. 50 e sgg. CEDAM 2012), che ha trovato ampia diffusione negli Uffici italiani, secondo cui gli “acccomodamenti” notificatori iniziali, quali la dichiarazione cartolare dei parenti di essere stati informati o la spontanea comparizione in udienza, sono pienamente compatibili con il procedimento in discorso, e con la normativa internazionale. 


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?